Competenze
Elettorale - Albo dei Presidenti di seggio
Descrizione
L'Albo dei Presidenti di seggio elettorale è tenuto dalla Corte d'Appello di Brescia ed è aggiornato annualmente tramite istruttoria predisposta dal Comune.
Nel mese di Ottobre il Comune rende noto, attraverso l'affissione di manifesti, le modalità per l'iscrizione. L'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti o si chieda la cancellazione dall'Albo con motivazione.
Adempimenti
L'Ufficio Elettorale svolge gli adempimenti di competenza in relazione all' aggiornamento dell'albo. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale, accertato che i richiedenti siano in possesso dei requisiti richiesti e che nei loro confronti non esistano cause di incompatibilità, comunica i nominativi alla Corte d' Appello. L'iscrizione all'Albo è poi disposta dal Presidente della Corte d'Appello.
Nel mese di Ottobre gli interessati non iscritti che intendono essere compresi nell'Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale, devono presentare apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, direttamente all'Ufficio Elettorale.
Tempi
Compiti assegnati all'Ufficio Elettorale in ordine alla costituzione dell'Albo sono:
a)affiggere, entro il 1° ottobre di ogni anno, un manifesto che invita gli elettori a presentare domanda di iscrizione all'Albo entro il 31 ottobre;
b)inviare alla Corte d'Appello l'elenco degli iscrivendi e cancellandi entro il 31 dicembre;
c)proporre alla Corte d'Appello i nominativi degli elettori da iscrivere entro il mese di febbraio
Note
La nomina a Presidente di seggio elettorale viene fatta ad opera del Presidente della Corte d'Appello di Brescia entro il 30° giorno antecedente la data fissata per le consultazioni elettorali.
A chiunque abbia fatto parte di un seggio elettorale in qualità di presidente di seggio o di scrutatore o di segretario spetta un compenso.
Normativa di riferimento:
- Decreto del Presidente della repubblica n. 361 del 30 marzo 1957: "Approvazione del Testo Unico delle leggi art. 38 recanti norme per l’elezione della camera dei Deputati".
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960: "Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali". art. 23
- Legge n. 53 del 21 marzo 1990: "Misure urgenti a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale. art. 1".
Destinatari
L'inclusione nell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, come previsto dall'art. 1 della legge n. 53 del 21/03/1990:
- Essere elettorale del Comune;
- Essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore;
Ai sensi dell'art.23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:
- coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Unità organizzativa genitore
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Sede principale
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Ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2023, 19:47