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Disabilità

Ultima modifica 26 maggio 2023

 Area Disabilità 

a. Servizio di Assistenza domiciliare e/o Educativa (servizio socio-assistenziale)

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso delle prestazioni di natura socio assistenziale predisposte al fine di consentire la permanenza del soggetto nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Il servizio è pertanto orientato a: stimolare la persona affinché mantenga relazioni soddisfacenti con l’ambiente sociale in modo da prevenire l’isolamento e gli stati di emarginazione; dare sostegno alla famiglia per alcune ore settimanali sollevando la stessa dall’assistenza continuativa al parente non più autonomo; contribuire nell’aiuto per l’igiene personale alla persona in difficoltà. Il servizio viene svolto da ausiliarie socio-assistenziali, appositamente preparate a tale scopo. Oltre alle prestazioni domiciliari di tipo assistenziale, vengono erogate prestazioni di tipo educativo, secondo specifici progetti individualizzati, redatti annualmente in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992 – Artt. 1, 8,10, al fine di sostenere i nuclei familiari nelle proprie responsabilità socio-educative, nonché supportare e sviluppare l’autonomia e le capacità residue e possibili delle persone disabili. Le prestazioni di assistenza e/o educativa domiciliare sono rivolte alle persone disabili permanentemente o temporaneamente impossibilitate a svolgere in modo autonomo e continuativo le funzioni fondamentali della vita quotidiana. Sono rivolte inoltre, a persone con disabilità, ivi compresi minori in età scolare con handicap grave, in conseguenza del quale non è possibile la frequenza scolastica, previa certificazione da parte dei servizi specialistici della struttura pubblica. La segnalazione dal parte del servizio di Neuropsichiatria Infantile territorialmente competente, oppure dall’Equipe Operativa Handicap dell’ASL, va inoltrata all’Assistente Sociale del Comune di riferimento la quale, a seguito di visita domiciliare, predispone il piano di intervento individualizzato sulla base del bisogno, definendo i tempi e le modalità di intervento. La tempistica per l’attivazione e l’erogazione del servizio (numero degli accessi settimanali, orario, tipologia delle prestazioni specifiche da erogare…) sono concordate direttamente con l’Assistente Sociale durante la visita di valutazione della situazione sulla base delle esigenze del beneficiario, della prestazione e del servizio.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell’art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe: 

  • la struttura della contribuzione; 
  • l’eventuale quota minima; 
  • l’I.S.E.E. iniziale; 
  • l’I.S.E.E. finale; 
  • la quota di contribuzione massima posta a carico dell’utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

b. Assistenza all’autonomia personale

E’ un servizio creato allo scopo di garantire un corretto inserimento del minore diversamente abile nelle strutture scolastiche attraverso la messa a disposizione di tutti i supporti necessari ad una piena integrazione dei minori in situazione di handicap, in applicazione di quanto previsto dalla Legge 104/92 (artt. 12, 13,14). Consiste in interventi specialistici a sostegno globale del minore in situazione di handicap, al fine di garantire l’effettiva realizzazione dell’integrazione scolastica. Esso è finalizzato a garantire la frequenza obbligatoria alla scuola dei minori disabili residenti nel Comune. Per l’attuazione degli interventi il Comune si avvale di personale con specifiche professionalità tecniche ed assistenziali che, in collaborazione con il personale scolastico, insegnante ed ausiliario, effettua il Piano Educativo Individualizzato. Il servizio è rivolto a minori in condizioni di handicap che necessitano di interventi di accompagnamento, affiancamento e sostegno per l’esercizio del diritto allo studio ed alla vita di relazione. Si intende garantire, pertanto, ai minori, portatori di handicap, il diritto all’istruzione; favorire l’integrazione sociale e supplire alle carenze di autonomia dell’alunno disabile, sostenendolo nelle sue funzioni personali essenziali, e relazionali. Si vuole, inoltre, promuovere nell’alunno disabile l’apprendimento di abilità necessarie alla conquista dell’autonomia nelle varie dimensioni (fisica, relazionale/affettiva, cognitiva) dello sviluppo e della crescita, mettendolo in contatto con la realtà quotidiana e del proprio ambiente, evitando e/o riducendo i rischi di isolamento e di emarginazione dell’alunno disabile stimolandolo alla socializzazione con i coetanei. La richiesta di attivazione, effettuata dall’Istituto Comprensivo, su proposta del servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera viene valutata nel suo insieme (massimo ore individuali assegnabili, articolazione delle competenze assistenziali e specialistiche, tipologia delle risorse) dal Servizio Sociale che programma e gestisce gli interventi che possono essere attivati anche per consentire la partecipazione dei minori alle attività ricreative estive esistenti sul territorio. La Regione Lombardia con le leggi regionali n. 34 del 2004 e n. 3 del 2008 ha stabilito rispettivamente che le Province "continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di disabili sensoriali", specificando poi che esse “realizzano interventi a sostegno delle persone con disabilità sensoriali finalizzati all’integrazione scolastica”. Per le disabilità sensoriali, pertanto, la competenza per l’erogazione del servizio è attribuita all’Ente Provincia. Non è prevista alcuna compartecipazione economica da parte delle famiglie in quanto il servizio rientra nelle prestazioni obbligatorie per permettere la frequenza scolastica e garantire il diritto allo studio anche per i minori disabili, secondo quanto previsto dalla normativa specifica e dalla L. 31/1980 sul diritto allo studio. Si evidenzia inoltre che la competenza economica per il servizio erogato per gli studenti frequentanti gli istituti scolastici secondari di secondo grado e universitari è a carico dell’Amministrazione Provinciale compreso il trasporto (Legge Regione Lombardia n.19/2007; art. 139 del d.lgs 31 marzo 1998 n. 112 e capo I delle 5 marzo 1997 n. 59 ). c. Centri Diurni per Disabili (servizio socio-sanitario) E’ un servizio creato allo scopo di accogliere persone con disabilità grave in strutture diurne, in funzione 230 giorni all’anno, in grado di offrire risposte socio-sanitarie e socio-assistenziali adeguate ai bisogni di detta utenza. I Centri Diurni per Disabili svolgono attività mirata alla crescita evolutiva dei soggetti, con l’obiettivo da un lato di sviluppare ove possibile le capacità residue e dall’altro di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti. I destinatari del servizio sono soggetti disabili che hanno superato l’obbligo scolastico e che presentano compromissioni notevoli dell’autonomia personale e delle funzioni elementari. In casi eccezionali, previa valutazione del medico specialista e dell’equipe socio-sanitaria di riferimento, possono accedervi ragazzi di età inferiore ai 16 anni. La richiesta di attivazione del servizio avviene mediante presentazione della domanda d’inserimento all’Equipe Operativa Handicap integrata. L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l’Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento disabili (NivoD).

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell’art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe: 

  • la struttura della contribuzione; 
  • l’eventuale quota minima; 
  • l’I.S.E.E. iniziale; 
  • l’I.S.E.E. finale; 
  • la quota di contribuzione massima posta a carico dell’utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

d. Centri Socio Educativi (servizio socio-assistenziale)

E’ un servizio diurno dedicato ai soggetti disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario. Si concretizza in interventi socio-educativi, o socio animativi, finalizzati a favorire l’autonomia personale, la socializzazione ed il mantenimento del livello culturale oltre ad essere propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro. I destinatari del servizio sono persone disabili che abbiano assolto l’obbligo scolastico. La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d’inserimento all’Equipe Operativa Handicap integrata. L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l’Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento disabili (Nivod ).

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell’art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe: 

  • la struttura della contribuzione; 
  • l’eventuale quota minima; 
  • l’I.S.E.E. iniziale; 
  • l’I.S.E.E. finale; 
  • la quota di contribuzione massima posta a carico dell’utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

e. Servizio di Formazione per l’Autonomia (servizio socio-assistenziale)

E’ un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi al alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell’ambito del contesto familiare, sociale e professionale. E’ caratterizzato dall’offerta di percorsi socio-educativi e socio-formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia. L’obbiettivo è quello di favorire l’inclusione sociale della persona potenziando o sviluppando le sue autonomie personali e di contribuire all’acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all’inserimento professionale che dovrà avvenire in raccordo con i servizi deputati all’inserimento lavorativo. I destinatari del servizio sono persone disabili di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, oppure persone con età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologia invalidante. La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d’inserimento all’Equipe Operativa Handicap integrata. L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l’Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento disabili (Nivod ).

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell’art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe: 

  • la struttura della contribuzione; 
  • l’eventuale quota minima; 
  • l’I.S.E.E. iniziale; 
  • l’I.S.E.E. finale; 
  • la quota di contribuzione massima posta a carico dell’utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

f. Residenze Socio-sanitarie Disabili (R.S.D.) (DGR Regione Lombardia n. 12620/2004)

Il servizio fornisce alla persona in situazione di disabilità interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria, sostituendosi al lavoro di cura della famiglia. Le Residenze Sociosanitarie Disabili sono destinate all'area della disabilità grave e garantiscono agli ospiti prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria, riabilitazione di mantenimento, residenzialità anche permanente, programmi individualizzati, coinvolgimento delle famiglie. Gli interventi educativi e sociali sono assicurati in forma continuativa. Le Residenze Sociosanitarie Disabili sono, inoltre, strutture socio-sanitarie a carattere residenziale che accolgono persone con gravi o gravissime limitazioni dell’autonomia personale, che necessitano di un supporto socio-sanitario specifico, per le quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia valutata temporaneamente o in via definitiva, impossibile. Le finalità del servizio sono: garantire il soddisfacimento dei bisogni primari della persona ospite, favorendo e stimolando l’acquisizione di autonomia individuale nelle attività quotidiane; mantenere e potenziare le abilità residue della persona; fornire prestazioni polifunzionali (sociali e sanitarie) definite nell’ambito di specifici progetti individuali e personalizzati per ciascun ospite e fornire un supporto alle famiglie non più in grado, per eventi morbosi o per invecchiamento, di gestire o di proseguire con la gestione del proprio caro. La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d’inserimento all’Equipe Operativa Handicap integrata. L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l’Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento disabili (Nivod ).

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell’art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe: 

  • la struttura della contribuzione; 
  • l’eventuale quota minima; 
  • l’I.S.E.E. iniziale; 
  • l’I.S.E.E. finale; 
  • la quota di contribuzione massima posta a carico dell’utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

g. Comunità Alloggio Handicap o Comunità Socio-Sanitaria (C.A.H./C.S.S) (DGR Regione Lombardia n. 20763/2005)

E’ un servizio residenziale, caratterizzato dalle piccole dimensioni, sostitutivo del nucleo familiare, quando questi risulti inesistente, impossibilitato o incapace ad assolvere al proprio compito o quando la persona disabile adulta esprima la volontà di vivere la propria vita in maniera autonoma, fuori dal nucleo familiare di appartenenza. Si rivolge a disabili adulti per i quali risulti improponibile la permanenza presso il proprio ambiente familiare e per i quali non sia necessario il ricorso a strutture residenziali protette. La finalità del servizio è garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, quali alloggio, vitto, sicurezza e tutela in un ambiente di vita dove la persona disabile possa offrire risposta ai propri bisogni di identificazione, di individualità e di autonomia, di relazione e di appartenenza. E’ un servizio residenziale, dove gli utenti possono comunque mantenere un impiego o frequentare altri servizi educativi diurni oppure partecipare ad attività di altro genere offerte dal territorio. All’interno, il personale qualificato (educatori professionali ed ASA) gestisce tutto ciò che riguarda la vita dell’utente: aspetti assistenziali, sanitari, educativi, affettivi, relazionali. La comunità è, quindi, a tutti gli effetti considerata una “casa”. Le attività degli ospiti sono quelle riferite alla quotidianità che si vive in tutte le abitazioni: pulizie dei propri spazi e attività legate agli interessi personali. E’ comunque garantita l’erogazione di attività educative volte a mantenere e sviluppare abilità sociali utili per vivere in mezzo agli altri e acquisire un il corretto modo di rapportarsi con il mondo esterno onde evitare situazioni di emarginazione. La Comunità Alloggio Handicap o Comunità Socio-Sanitaria si rivolge a persone con disabilità intellettiva o fisica medio lieve, media, medio grave, con residue capacità relazionali e con la presenza e la consapevolezza di una sufficiente identità personale. L’ingresso in Comunità può anche essere richiesto dal singolo utente come occasione per condividere con altri una esperienza di vita o per assumere un ruolo più adulto nei confronti della famiglia. La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d’inserimento all’Equipe Operativa Handicap integrata. L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l’Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento disabili (Nivod).

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell’art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe: 

  • la struttura della contribuzione; 
  • l’eventuale quota minima; 
  • l’I.S.E.E. iniziale; 
  • l’I.S.E.E. finale; 
  • la quota di contribuzione massima posta a carico dell’utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

h. Appartamenti Vita Indipendente (Legge Regione Lombardia n. 388/2000)

Il servizio prevede l’accoglienza di persone in condizione di disabilità che intendono avviare un progetto di vita autonoma, all’interno di un piccolo monolocale attrezzato. I destinatari del servizio sono persone disabili in condizione di poter vivere autonomamente con un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni. La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d’inserimento all’Equipe Operativa Handicap integrata. L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l’Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento disabili (Nivod). i. Servizi di Accoglienza Temporanea o di Sollievo (servizio socio-sanitario) Il servizio prevede l’accoglienza temporanea, previa valutazione delle condizioni da parte dell’Assistente Sociale, in servizi residenziali di persone in condizione di grave disabilità, normalmente assistite in famiglie per le quali il servizio sociale individui la necessità e/o l’opportunità di un periodo temporaneo di allontanamento dal nucleo convivente per sollevare il nucleo familiare dal carico assistenziale o per temporanee esigenze della persona disabile o di chi si occupa quotidianamente della sua cura; I destinatari dei servizi sono persone disabili gravi quotidianamente assistite al proprio domicilio. La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d’inserimento all’Equipe Operativa Handicap integrata. L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l’Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento disabili (Nivod).

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell’art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe: 

  • la struttura della contribuzione; 
  • l’eventuale quota minima; 
  • l’I.S.E.E. iniziale; 
  • l’I.S.E.E. finale; 
  • la quota di contribuzione massima posta a carico dell’utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

l. Trasporto e Mobilità

Il servizio si occupa del trasporto delle persone con disabilità impossibilitate a raggiungere autonomamente Centri di riabilitazione, Centri Diurni Disabili o altri luoghi in cui effettuare visite specialistiche e/o cure riabilitative. Esula dall’ambito di competenza del Comune il trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici secondari di secondo grado e universitari in quanto il servizio è a carico della Provincia, così come già specificato al punto 3b del presente regolamento. La domanda per l’attivazione deve essere presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. Il servizio viene erogato mediante un mezzo appositamente attrezzato ed idoneo. Alcuni servizi vengono erogati direttamente da personale del Comune mentre altri sono organizzati a livello di ambito e/o mediante il ricorso ad Associazioni convenzionate.

m. Contrassegno di circolazione e sosta

E’ un tagliando arancione, ad uso strettamente personale, che consente alle persone disabili, con elevata difficoltà di deambulazione, di sostare liberamente negli spazi riservati e di accedere alle zone a traffico limitato. Il contrassegno, che ha validità su tutto il territorio nazionale, può essere usato per la circolazione e la sosta, purché la persona titolare dello stesso sia a bordo del veicolo. Per ottenere il contrassegno, chi è già in possesso del riconoscimento di Invalidità Civile al 100% con indennità di accompagnamento, può direttamente recarsi presso l’Amministrazione comunale presentando copia del verbale di Invalidità rilasciato dalla Commissione Sanitaria dell’Asl. Chi ha riconoscimenti d’invalidità civile con percentuali inferiori al 100%, o temporanei, deve rivolgersi allo Sportello Ufficio Invalidi Civili dell’ASL del distretto sita in Gardone Val Trompia, via Beretta n.3 onde richiedere ed ottenere la certificazione da presentare presso l’ufficio comunale competente. Il contrassegno viene rilasciato gratuitamente.

n. Contributo barriere architettoniche

E’ un contributo concesso per finanziare progetti volti al superamento o all’abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati. La richiesta può essere presentata da persone con gravi handicap (cioè limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità e quelle relative alla deambulazione e alla mobilità), per l’abbattimento delle barriere architettoniche delle abitazioni in cui essi risiedono stabilmente. Le domande, in carta libera, vanno presentate al Sindaco del comune nel quale si trova l'immobile. I lavori devono essere iniziati solamente successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione al rimborso pena la perdita del diritto al contributo. Il contributo viene erogato all’interessato alla fine dei lavori a seguito di presentazione della fattura relativa ai costi sostenuti.


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